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Art. 20
1 Deve tenere un controllo degli effettivi:
2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.194 3 Gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull’agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.195 4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.196 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). 195 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). 196 Introdotto dal n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). |