Art. 21 Registrazione di aziende di acquacoltura 198
1 I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:
2 Non devono essere registrate:
3 I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a. 4 Entro dieci giorni lavorativi, il detentore di animali deve notificare al servizio cantonale competente:
5 Il servizio cantonale assegna un numero d’identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d’identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all’UFAG. 6 L’USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero di identificazione e i dati di cui al capoverso 1, ad eccezione dei dati sul volume di produzione annuale.203 7 D’intesa con l’USAV, l’UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5. 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 200 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 201 Introdotta dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |