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Art. 22 Controllo degli effettivi e altri obblighi 204
1 Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:
2 I documenti relativi al controllo degli effettivi devono essere conservati per tre anni ed esibiti su richiesta agli organi della polizia epizootica e agli organi preposti alla vigilanza sulla pesca.206 3 La documentazione dei risultati diagnostici, delle vaccinazioni e dell’impiego di disinfettanti a scopo terapeutico dell’effettivo deve essere conservata per tre anni ed esibita su richiesta agli organi della polizia epizootica.207 4 La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni. 5 Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l’introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L’USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica. 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |
