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Art. 23 Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura 208
1 Almeno una volta l’anno un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura:
2 Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:
3 Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria. 4 La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per tre anni. 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 209 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |