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Art. 25 Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali
1 I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto. 2 Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi. 3 Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell’autorità. L’USAV emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.211 4 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 5 novembre 1986212 sul trasporto pubblico, dell’ordinanza del 13 novembre 1962213 sulle norme della circolazione stradale, dell’ordinanza del 19 giugno 1995214 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell’ordinanza del 27 maggio 1981215 sulla protezione degli animali. 211 Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). 212[RU 19861991, 19941848, 19963035, 1999719, 20042697. RU 2009 6025art. 6]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sul trasporto di merci (RS 742.411). 215[RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337all. n. 1 2063, 2006 14275217all. n. 2, 2007 1847all. 3 n. 1. RU 2008 2985all. 6 n. I]. Vedi ora l’O del 23 apr. 2008 (RS 455.1). |