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Art. 28 Sorveglianza
1 Se è richiesta un’autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.220 2 L’autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l’organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all’esecuzione.221 3 Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale. 220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). |