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Art. 31 Procedimento in caso di epizoozia
1 Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un’epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un’ulteriore propagazione. 2 Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore. |