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Art. 36 Corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame
1I veterinari cantonali organizzano i corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.237 2Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un’organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:
3Durante i corsi d’introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici. 4 Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.239 5 L’USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d’introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.240 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255). 236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 237 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). 240 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |