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Art. 51a Autorizzazione per l’inseminazione artificiale 269
1 Il veterinario cantonale rilascia l’autorizzazione per effettuare l’inseminazione artificiale a:
2 L’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera a vale per tutta la Svizzera. La domanda deve essere inoltrata al veterinario cantonale del Cantone di domicilio del richiedente. 3 I tecnici d’inseminazione che vogliono esercitare l’attività al di fuori del Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione devono informare il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali. 269 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). |