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Art. 55 Obbligo di documentazione 273
1 Chiunque raccoglie, trasforma, conserva, consegna o trasferisce seme tiene la relativa documentazione.274 1bis Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione di inseminazione deve trasmettere ogni anno la documentazione al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest’obbligo:275
2 I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica. 273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 274 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 276 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 277 Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU 2003 956). |