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Art. 55a Obbligo di autorizzazione 278
1 La gestione di una stazione di inseminazione, di un centro di stoccaggio del seme, di un laboratorio di separazione o di un altro impianto di trasformazione del seme che pratica scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 54. 2 Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettere a–c sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di stoccaggio del seme. 278 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |