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Art. 58a Obbligo di autorizzazione e requisiti 285
1 Le unità di raccolta di embrioni, le unità di produzione di embrioni nonché gli stabilimenti che trasformano o immagazzinano ovuli ed embrioni sono soggetti ad autorizzazione se praticano scambi transfrontalieri. 2 Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58. 285 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6859). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |
