|
Art. 67 Isolamento
1 L’isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell’effettivo o di altri effettivi. 2 Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell’effettivo o con gli animali di altri effettivi. 3 Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati. |