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Art. 70 Sequestro semplice di 2° grado
1 Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un’epizoozia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone. 2 Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:
3 Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:
305 Per. abrogato dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). |