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Art. 72 Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro
1 I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale. 2 I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un’analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale. |