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Art. 83 Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia
1 Chi sospetta la presenza di un’epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all’accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l’azienda interessata. 2 Gli animali per i quali si sospetta un’epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l’effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l’uccisione. |