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Art. 84 Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto
1 Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. LʼUSAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.327 2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
327 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 8 dell’O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691). 328 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 329 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |