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Art. 86 Accertamenti epidemiologici e rapporti
1 Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell’infezione, il focolaio dell’infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell’epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone. 2 Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all’articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali. 2bis Dopo cinque giorni, il sequestro rinforzato di cui all’articolo 84 capoverso 2 lettera a può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.334 3 I veterinari cantonali e l’USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi. 334 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |
