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Art. 90 Movimento di animali nella zona di protezione
1 È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia. 2 All’interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti. 3 Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione. Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all’interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere trasferiti al macello solo se l’analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell’effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti. 4 Lo spostamento di animali non ricettivi all’epizoozia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. 5 Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza. |