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Art. 91 Movimento di persone nella zona di protezione
1 L’accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l’accesso a persone estranee per effettuare l’inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.340 2 Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell’inseminazione artificiale. 3 I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili. 340 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). |