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Art. 93 Macellazione
1 Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:
2 Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale e se simultaneamente sono ordinati i necessari provvedimenti di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all’esito negativo delle analisi.343 3 Se in un macello si sospetta o si diagnostica un’epizoozia altamente contagiosa, l’impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale. 4 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.344 343 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 344 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). |