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Art. 94a Reintroduzione di animali 346
Dopo la reintroduzione di animali, l’azienda è posta sotto sorveglianza ufficiale per 30 giorni. Dopo questo periodo vengono effettuati un’analisi clinica e un prelievo di campioni rappresentativo degli animali secondo le istruzioni del laboratorio nazionale di riferimento competente. 346 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |