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Art. 95 Disciplinamento di casi particolari
Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l’USAV può autorizzare:
347 Abrogata dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). |