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Art. 98 Indennità per perdite di animali
1 Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75). 2 Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un’epizoozia altamente contagiosa. Il verbale di stima è trasmesso entro dieci giorni all’USAV con tutte le pezze giustificative. 3 L’USAV decide in merito alla stima e fissa l’importo dell’indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali ...349. 4 L’USAV chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione. 349 Abrogato dal n. IV 74 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477). |