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Art. 26 Sorveglianza del trasporto di animali
1 I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale. 2 Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine. 3 L’USAV emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.216 216 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). |
