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Art. 27 In generale
1 I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un’importanza sovraregionale necessitano di un’autorizzazione.217 2 Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall’estero.218 3 Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all’asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.219 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). 219 Introdotto dal n. I dell’O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). |
