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Art. 17k Assegnazione dei diritti di accesso 176
L’USAV assegna i diritti di accesso alle autorità federali. I Cantoni assegnano gli altri diritti di accesso. 176 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |