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Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario
1 Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un’epizoozia prende, sino all’accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso. 2 Il veterinario ha l’obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest’ultimo i suoi risultati. |