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Art. 101 Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro
1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:352
2 Il veterinario cantonale provvede affinché:
2bis Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.359 3 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.360 352 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 356 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 358 Nuova espr. giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 359 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 360 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). |