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Art. 102 Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 361
1 In deroga all’articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l’ultimo caso di epizoozia. 1bis Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l’autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un’azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell’articolo 10 capoverso 4 ODerr362. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.363 1ter Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:
1quater Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso 1ter lettera c può rilasciare un’autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.366 1quinquies Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.367 2 Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi 1ter lettera a e 1quater e alle autorizzazioni di cui al capoverso 1bis.368 3 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza. 4 I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti per animali. L’USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale. 5 Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l’autorizzazione del veterinario cantonale. 361 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 363 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 365 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 366 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 367 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 368 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). |