|
Art. 103 Revoca dei provvedimenti di sequestro 369
1 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo. 2 Dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado. Quest’ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l’effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova. 369 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). |