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Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina
1 In deroga all’articolo 88 capoverso 2, la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 100 km intorno all’effettivo infetto e la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 150 km.392 2 L’USAV revoca le zone di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.393 3 L’USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni. 392 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 393 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |