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Art. 112e Periodi e territori privi di vettori
1 Dopo aver consultato i Cantoni, l’USAV può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina. 2 Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni. |
