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Art. 143 Obbligo di notifica
1 Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario. 2 I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale. 3 Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone. 4 Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente. |