Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro
1 Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:
2 Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l’ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti. |