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Art. 148 Provvedimenti collaterali
1 Il veterinario cantonale può ordinare, all’occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia. 2 Egli provvede all’informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia. 3 I Cantoni provvedono alla riduzione dell’effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia. |