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Art. 15e Obblighi di notifica
1 Il proprietario deve notificare a Identitas AG i seguenti eventi entro i termini indicati qui appresso, conformemente all’articolo 19 OIBDTA146:147
2 Non dev’essere effettuata alcuna notifica se:
3Il macello deve notificare a Identitas AG la macellazione di un equide entro tre giorni.149 4 La persona di cui all’articolo 15a capoverso 2 che identifica un equide deve notificare entro 30 giorni a Identitas AG i dati rilevati all’atto dell’identificazione di cui all’allegato 1 numero 4 lettera k OIBDTA.150 5 ...151 6 I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare a Identitas AG entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera l OIBDTA.152 7 ...153 147 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 148 Correzione del 10 dic. 2013 (RU 2013 4547). 149 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 150 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 151 Abrogato dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 20142243). 152 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). 153 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5449). Abrogato dall’all. 3 n. II 9 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751). |