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Art. 169 Caso di epizoozia
1 In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:
2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
3 Il primo prelievo per l’analisi sierologica può essere effettuato al più presto 120 giorni dopo l’allontanamento dell’ultimo animale infetto dall’effettivo.474 471 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 472 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 473 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). 474 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |