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Art. 174d Sospetto di epizoozia 489
1 Vi è sospetto di BVD se:
2 In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell’azienda detentrice di animali in questione il veterinario cantonale ordina:492
3 Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all’azienda detentrice di animali interessata.493 4 Il sospetto viene considerato inconsistente se l’esito dell’esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo. 489 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 490 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 491 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 492 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). 493 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |