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Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio
1 Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.516 1bis Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE517 sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:
2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l’articolo 22 OSOAn519.520 3 Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta. 4 L’USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente. 5 Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato. 6 Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l’attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza. 516 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). 517 Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9. 518 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). 520 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255). |