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Art. 17m Governo elettronico 179
I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 2015180 concernente la collaborazione nell’ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019). 179 Introdotto dal n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721). |