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Art. 189 Caso di epizoozia
1 In caso di diagnosi di un’infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che nell’effettivo infetto:542
2 Egli revoca il sequestro:
542 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |