|
Art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento 190
1 L’apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d’identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d’identificazione deve essere ben visibile esternamente. 2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d’ispezione, l’apicoltore è tenuto a notificarlo all’ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l’ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario.191 3 Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato. Per nucleo di fecondazione si intende uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi.192 190 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). 192 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). |