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Art. 207 Campo d’applicazione e periodo d’incubazione 556
1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini a seguito di infezioni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis. 2 Il periodo d’incubazione è di 90 giorni. 556 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022487). |