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Art. 29 Controllo del traffico di animali 222
1 I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all’entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall’organizzatore. 2 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali. 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). |