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Art. 32 Estivazione e svernamento
1 I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l’estivazione e lo svernamento. 2 Per gli animali ad unghia fessa che per l’estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d’accompagnamento.225 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). |