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Art. 33 Mandre transumanti
1 La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l’estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza. 2 Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un’autorizzazione del veterinario cantonale. L’autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell’itinerario di transumanza e confermato che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.226 3 Il veterinario cantonale disciplina nell’autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza. 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). |