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Art. 38 Requisiti per i macelli
1 I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell’articolo 4 dell’ordinanza del 23 novembre 2005244 concernente la macellazione e il controllo delle carni.245 2 Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale246 allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un’epizoozia altamente contagiosa. 244 [RU 2005 5493; 2006 4807, 4809; 2007 561all. 2 n. 2, 2711n. II 1; 2008 5169; 2011 2699all. 8 n. II 2, 5453all. 2 n. II 2; 2013 3041n. I 8; 2014 1691all. 3 n. II 6; 2015 3629, 5201all. n. II 3. RU 2017411art. 62]. Vedi ora l’O del 16 dic. 2016 (RS 817.190). 245 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493). 246 Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |