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Art. 40 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 250
1 I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell’OSOAn251, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.252 2 Non possono essere trasportati assieme ad animali. 250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065). 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065). |