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Art. 50
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina. 2 Per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile. 3 Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l’USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica. |